Art. 52 · Società dell'informazione e telecomunicazioni
AccordoTitolo V

Art. 52

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Società dell'informazione e telecomunicazioni

In vigore dal 28 gen 2004
Società dell'informazione e telecomunicazioni Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell'informazione in espansione. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: - un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi; - la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione; - la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite; - l'interconnessione fra le reti e l'interoperatività dei servizi telematici nella Comunità e in Egitto.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-a-52