Annesso A

Art. 4

- Sicurezza -

In vigore dal 19 apr 2003
- Sicurezza - 1. Il personale ammesso all'attività di cui ai precedenti dovrà sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sarà regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia. 2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facoltà - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
- Sicurezza - (Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo