Annesso A
Art. 4
- Sicurezza -
In vigore dal 19 apr 2003
- Sicurezza -
1. Il personale ammesso all'attività di cui ai precedenti dovrà sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sarà regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia.
2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facoltà - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-4