Memorandum
Art. 4
In vigore dal 19 apr 2003
a. Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.
b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette, da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c.
La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:
SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO
d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
f. Le visite di cittadini di una delle due Parti ad Agenzie e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali, 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.
Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto e lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso alle informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stato favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.
Storico versioni
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