Memorandum
Art. 7
In vigore dal 19 apr 2003
a. Il presente Accordo non contiene ciò che può essere interpretato come contrastante sulle relazioni di cooperazione con gli altri Stati e/o organizzazioni Internazionali. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata di dieci anni, con facoltà di denuncia su richiesta di una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.
b. In caso di denuncia del presente Accordo, quanto previsto nel settore addestrativo-operativo e dei materiali, eventualmente in corso a quella data, avrà esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'.
c. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti per scambio di note.
Fatto a Roma il 23 marzo 1998 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Araba e Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
Il Ministro della Difesa Il Comandante in Capo
della Repubblica Italiana delle Forze Armate,
Ministro della Difesa e
della Produzione Militare
della Repubblica Araba d'Egitto
On. Beniamino ANDREATTA On. Field Marshal Hussein TANTAWJ
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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