Memorandum

Art. 3

In vigore dal 19 apr 2003
a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Societa/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo. c. In conformità delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-m-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo