Memorandum
Art. 3
In vigore dal 19 apr 2003
a. Le Parti informeranno gli Enti interessati, nella propria sfera di competenza, del contenuto del presente Accordo e stabiliranno regole interne per facilitarne l'attuazione.
b. Ciascuna Parte interporrà i propri buoni uffici affinché le Societa/Enti nazionali onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo. c.
In conformità delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assisterà i contraenti dell'altra Parte nelle fasi di negoziazione contrattuale e di forniture e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione del presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-m-3