Memorandum
Art. 1
In vigore dal 19 apr 2003
Memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della
Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della
Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della Difesa
Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto, da qui in avanti denominati "Parti".
of=2; - desiderosi di rafforzare consolidare la loro cooperazione nel settore della Difesa;
- intenzionati ad intensificare la cooperazione al fine di migliorare le rispettive capacità militari, addestrative, tecnologiche ed industriali:
hanno deciso di stipulare il presente Accordo convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale.
Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nel settore della Difesa, attraverso:
a. organizzazione ed attuazione di attività addestrative fino a livello battaglione con armi combinate e forze speciali a partire dal 1998 e di programmi che interessano le Forze Armate;
b. ricerca di un regolare flusso di informazioni di mutuo interesse sui temi di difesa;
c. scambio di personale per frequenza corsi e di osservatori in esercitazioni nazionali;
d. scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
e. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere la cooperazione tra i rispettivi Istituti di formazione (Centro Militare Studi Strategici, Nasser Accademy, Scuole di Guerra, Istituti Geografici, Scuole Militari);
f. scambio di informazioni e di documentazione nel campo cartografico;
g. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
h. sostegno ed iniziative tendenti a promuovere tra Società produttrici e tra queste e gli organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale;
i. fornitura, se richiesta ed a titolo oneroso a carico del richiedente, di servizi di "Assicurazione di Qualità" da parte del Ministero della Difesa italiana per contratti che facciano riferimento specifico al presente Accordo. Le modalità attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti, saranno definite di volta in volta tra le Parti;
j. impiego delle risorse scientifiche, tecniche, industriali e finanziarie di entrambe i Paesi, al fine di sviluppare, produrre e modificare equipaggiamenti destinati a soddisfare esigenze delle Forze Armate di entrambe i Paesi e, se necessario, quelle di un Paese terzo d'interesse comune;
k. approvvigionamento di equipaggiamenti militari di reciproca preferenza disponibili nei rispettivi Paesi, anche tramite Accordi diretti con le industrie nazionali di entrambi i Paesi, inteso che ogni approvvigionamento sia effettuato in base al presente accordo;
l. sviluppo di programmi per lo scambio di scienziati e tecnici al fine di soddisfare esigenze di reciproco interesse delle due Forze Armate e di svolgere attività di ricerca e sviluppo riguardanti gli equipaggiamenti militari e i relativi servizi.
Storico versioni
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