Memorandum
Art. 6
In vigore dal 19 apr 2003
Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione della controversia nell'ambito del Gruppo Misto o del Comitato Misto, secondo in materia o successivamente, se necessario, attraverso i canali diplomatici.
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