Annesso A

Art. 8

- Alloggiamento -

In vigore dal 19 apr 2003
- Alloggiamento - I Reparti/Unità ospiti, così come i singoli partecipanti alle attività, saranno alloggiati a titolo gratuito presso l'Ente ospitante. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali potranno essere alloggiati al di fuori delle strutture militari, se necessario, in relazione a difficoltà di carattere logistico ovvero su richiesta del Reparto/Unità ospite. In tale caso l'Ente ospitante fornirà la massima assistenza per il reperimento delle sistemazioni alberghiere necessarie e le spese risultanti saranno a carico dei singoli o del Reparto/Unità ospite in conformità con la rispettiva regolamentazione amministrativa nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-8

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- Alloggiamento - (Art. 8 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo