Annesso A
Art. 8
- Alloggiamento -
In vigore dal 19 apr 2003
- Alloggiamento -
I Reparti/Unità ospiti, così come i singoli partecipanti alle attività, saranno alloggiati a titolo gratuito presso l'Ente ospitante. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali potranno essere alloggiati al di fuori delle strutture militari, se necessario, in relazione a difficoltà di carattere logistico ovvero su richiesta del Reparto/Unità ospite. In tale caso l'Ente ospitante fornirà la massima assistenza per il reperimento delle sistemazioni alberghiere necessarie e le spese risultanti saranno a carico dei singoli o del Reparto/Unità ospite in conformità con la rispettiva regolamentazione amministrativa nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-8