Annesso A
Art. 9
- Sussistenza -
In vigore dal 19 apr 2003
- Sussistenza -
1. Al Reparto/Unità ospiti, così come ai singoli partecipanti alle attività, sarà, di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante.
In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto:
- nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entità numerica, sarà a carico della Nazione ospitante;
- negli altri casi, sarà a carico della Nazione ospite che provvederà al rimborso tramite il competente Addetto Militare;
- in occasione dei corsi, sarà a carico dei frequentatori.
2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-9