Annesso A

Art. 9

- Sussistenza -

In vigore dal 19 apr 2003
- Sussistenza - 1. Al Reparto/Unità ospiti, così come ai singoli partecipanti alle attività, sarà, di massima, assicurato lo stesso trattamento previsto per il personale di grado corrispondente all'Ente ospitante. In particolare, per quanto attiene al pagamento del vitto: - nei casi in cui lo scambio bilaterale sia di reparti di pari entità numerica, sarà a carico della Nazione ospitante; - negli altri casi, sarà a carico della Nazione ospite che provvederà al rimborso tramite il competente Addetto Militare; - in occasione dei corsi, sarà a carico dei frequentatori. 2. Le norme suesposte sono, tuttavia, da verificare congiuntamente tra le Parti, tenendo sempre presente il criterio della reciprocità.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-9

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- Sussistenza - (Art. 9 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo