Annesso A

Art. 12

- Assistenza Sanitaria -

In vigore dal 19 apr 2003
- Assistenza Sanitaria - Il personale partecipante alle attivita/scambi potrà fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocità.
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- Assistenza Sanitaria - (Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo