Annesso A
Art. 12
- Assistenza Sanitaria -
In vigore dal 19 apr 2003
- Assistenza Sanitaria -
Il personale partecipante alle attivita/scambi potrà fruire, a scelta, di assistenza sanitaria presso Istituti militari o civili dello Stato ospitante. Le spese connesse con l'assistenza sanitaria saranno a carico dello Stato di appartenenza dell'interessato secondo le normative vigenti del Paese della Parte ospitante. Qualora, tuttavia, si faccia ricorso al Servizio Medico Militare, le Parti agiranno secondo il criterio della reciprocità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-12