Annesso A

Art. 7

- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -

In vigore dal 19 apr 2003
- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio - La parte ospitante ha l'autorità di dimettere dal corso i frequentatori, che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio - (Art. 7 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo