Art. 7 · - Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -
Annesso A

Art. 7

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- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio -

In vigore dal 19 apr 2003
- Proscioglimento dalla frequenza di corsi e rimpatrio - La parte ospitante ha l'autorità di dimettere dal corso i frequentatori, che si dimostrassero non in possesso dei requisiti richiesti e/o delle qualifiche previste. Gli oneri finanziari connessi con il rimpatrio del personale dimesso dalla frequenza del corso saranno assunti dal Paese di appartenenza.
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