Annesso A

Art. 14

- Decorazioni, distintivi -

In vigore dal 19 apr 2003
- Decorazioni, distintivi - Al personale partecipante ai corsi potranno essere conferite dal Paese ospitante decorazioni o distintivi. Il personale potrà fregiarsene solo su autorizzazione del Paese di appartenenza.
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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-14

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