Annesso A
Art. 14
- Decorazioni, distintivi -
In vigore dal 19 apr 2003
- Decorazioni, distintivi -
Al personale partecipante ai corsi potranno essere conferite dal Paese ospitante decorazioni o distintivi. Il personale potrà fregiarsene solo su autorizzazione del Paese di appartenenza.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-03-20;76#art-aa-14