Art. 4 · - Sicurezza -
Annesso A

Art. 4

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- Sicurezza -

In vigore dal 19 apr 2003
- Sicurezza - 1. Il personale ammesso all'attività di cui ai precedenti dovrà sottostare a tutte le norme vigenti nel Paese ospitante in materia di sicurezza. L'accesso ad argomenti classificati sarà regolato dalle norme di sicurezza e di divulgazione di entrambi gli Stati e, per quanto applicabili, saranno seguiti anche gli accordi internazionali validi in materia. 2. Ciascuna delle due Parti si riserva la facoltà - nel rispetto della propria normativa - di tutelare la sicurezza di aree riservate.
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