Accordo

Art. 9

In vigore dal 15 nov 2002
Su richiesta, l'Amministrazione doganale aditi fornisce notizie e informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel o escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci trasportare o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente. d) i locali sospettati dell'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo