Accordo
Art. 9
In vigore dal 15 nov 2002
Su richiesta, l'Amministrazione doganale aditi fornisce notizie e informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel o escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci trasportare o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
d) i locali sospettati dell'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-9