Accordo
Art. 10
In vigore dal 15 nov 2002
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su richiesta o di loro propria iniziativa, notizie e informazioni circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi gravi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie e informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-10