Accordo
Art. 7
In vigore dal 15 nov 2002
Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali sa forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale te merci sono state eventualmente collocate;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Pane Contraente aditi, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-7