Accordo
Art. 12
In vigore dal 15 nov 2002
1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-12