Accordo

Art. 15

In vigore dal 15 nov 2002
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati dall'espletamento delle loro mansioni a ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo