Accordo

Art. 18

In vigore dal 15 nov 2002
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali vitali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative e amministrative applicate da questa Parte Contraente. 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado dl soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale edita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita Consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo