Accordo
Art. 19
In vigore dal 15 nov 2002
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-19