Accordo

Art. 14

In vigore dal 15 nov 2002
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticare di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti di cui si presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente. 3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti. 4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-14

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