Accordo

Art. 13

In vigore dal 15 nov 2002
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale aditi documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione. b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e a1tri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale. c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale edita sul territorio doganale della Parte Contraente edita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio dl quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-13

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