Accordo
Art. 16
In vigore dal 15 nov 2002
1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali e amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente, per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati a organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano e che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessità, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, in applicazione del presenze Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti e alle informazioni della stessa natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-16