Accordo

Art. 21

In vigore dal 15 nov 2002
Artico1o 21 Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative e amministrative applicabili a queste ultime.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-21

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Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo