Accordo

Art. 23

In vigore dal 15 nov 2002
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo