Accordo
Art. 20
In vigore dal 15 nov 2002
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-macedone composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sorto regolate per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-20