Accordo
Art. 8
In vigore dal 15 nov 2002
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-8