Accordo

Art. 8

In vigore dal 15 nov 2002
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano - su domanda e, all'occorrenza, previa indagine - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-8

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