Accordo
Art. 3
In vigore dal 15 nov 2002
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda a una indagine per conto dell'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per Conio proprio o dietro richiesta di un'altra autorità di quella Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-3