Accordo
Art. 1
In vigore dal 15 nov 2002
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE,
LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO MACEDONE
Il Governo Italiano e il Governo Macedone, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla sirena cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste uLtime comprendenti anche quelle relative ai rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica a per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle Sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio delle modifiche che potrebbero essere apportate dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito e al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia e alla restituiranno di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni usi controllo dei cambi alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per il Governo Italiano, e l'Amministrazione doganale macedone per il Governo Macedone, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) del presente Accordo;
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per il Governo Italiano, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a un individuo identificato o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-1