Accordo

Art. 6

In vigore dal 15 nov 2002
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo la capacità professionali specializzate dei propri funzionari; c) scambio di esperti in materia doganale.
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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999. — Testo vigente | Portale Normativo