Accordo
Art. 6
In vigore dal 15 nov 2002
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo la capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) scambio di esperti in materia doganale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-6