Accordo
Art. 4
In vigore dal 15 nov 2002
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione:
a) modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-10-31;255#art-a-4