Allegato I
Art. 19
In vigore dal 29 nov 2000
Nel caso in cui costituisca un suo proprio regime pensionistico, l'OCCAR, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono esenti dai contributi obbligatori agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con gli Stati Membri ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-19