Allegato I
Art. 15
In vigore dal 29 nov 2000
I membri del personale dell'OCCAR:
(a) mantengono, anche dopo aver lasciato il servizio dell'OCCAR, l'immunità di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un membro del personale dell'OCCAR, nè nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato;
(b) sono esonerati da ogni obbligo in materia di servizio militare; (c) godono dell'inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali;
(d) godono, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni in materia di esenzioni dalle disposizioni che limitano l'immigrazione e che regolano la registrazione degli stranieri, che sono concesse ai membri del personale di organizzazioni internazionali;
(e) godono degli stessi privilegi per quanto riguarda la disciplina in materia di cambio, che sono concessi ai membri del personale di organizzazioni internazionali;
(f) godono, in periodi di crisi internazionale, insieme ai familiari facenti parte del proprio nucleo familiare, delle stesse agevolazioni del corpo diplomatico in materia di rimpatrio;
(g) godono del diritto d'importare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali in occasione della loro prima immissione in funzione nello Stato Membro interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato Membro, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dallo Stato Membro sul cui territorio viene esercitato tale diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-15