Allegato I
Art. 11
In vigore dal 29 nov 2000
1. L'OCCAR beneficia, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ognuno degli Stati Membri ad altre organizzazioni internazionali.
2. Le comunicazioni ufficiali dell'OCCAR non possono essere censurate da qualsivoglia mezzo di comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-11