Allegato I

Art. 16

In vigore dal 29 nov 2000
Gli esperti non facenti parte del personale di cui all', nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR, o nello svolgimento di missioni a nome dell'OCCAR godono dei seguenti privilegi e immunità, nella misura in cui siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni: (a) immunità di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità, tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un esperto, o nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprietà o da lui guidato, gli esperti continueranno a godere di tale immunità dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con l'OCCAR; (b) inviolabilità per tutti i documenti e le carte ufficiali. (c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e sul cambio e in materia di bagaglio personale, che sono concesse ai funzionari dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale.
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