Allegato I
Art. 17
In vigore dal 29 nov 2000
1. Fatte salve le condizioni e in conformità con le procedure stabilite dal CdS, il Direttore e i membri del personale dell'OCCAR sono soggetti a un'imposta, a beneficio dell'OCCAR su stipendi ed emolumenti da essa versati. Tali stipendi ed emolumenti del Direttore e dei membri del personale dell'OCCAR sono esenti da imposte nazionali sul reddito: ma gli Stati Membri mantengono il diritto di considerare tali stipendi ed emolumenti al fine di valutare l'imposta da applicare al reddito proveniente da altre fonti.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e alle pensioni versate all'OCCAR ai suoi Direttori e ai membri del personale alla cessazione delle loro funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-17