Convenzione

Art. 17

In vigore dal 29 nov 2000
1. Il CdS può delegare le sue attribuzioni a Comitati competenti, fatte salve quelle di cui all' (a), (b), (c) e (j). Tra i Comitati sono previsti in particolare, un Comitato per i programmi futuri e Comitati di programma. Tuttavia, le decisioni riguardanti la realizzazione di ogni singolo programma sono prese solo dai rappresentanti di quegli Stati Membri che partecipano al programma stesso. 2. I Comitati di programma controllano, a nome degli Stati Membri partecipanti a un programma, l'andamento di uno o più programmi.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-17

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