Convenzione
Art. 12
In vigore dal 29 nov 2000
Il CdS decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della presente Convenzione e cioè:
(a) proposte per l'ammissione di nuovi Stati Membri;
(b) assegnazione all'OCCAR di un programma;
(c) costituzione o scioglimento dei Comitati di cui all'; (d) predisposizione di compiti e programmi futuri, nel caso in cui tale attività non possa essere svolta dai Comitati;
(e) decisioni relative a tutte le questioni finanziarie che riguardano l'OCCAR, in particolare l'approvazione dei bilanci operativi e amministrativi e i rendiconti finanziari annuali, e le decisioni attinenti ai regolamenti finanziari e contabili e alla gestione dell'organizzazione;
(f) procedure e norme per l'assegnazione di contratti, le clausole di rito e le condizioni contrattuali. Il CdS è responsabile delle decisioni riguardanti l'assegnazione di contratti e li approva nel caso in cui tali decisioni siano state delegate al Comitato competente istituito a tale scopo;
(g) procedure di sicurezza;
(h) principi e norme riguardanti il funzionamento dell'OCCAR, che comprendono i regolamenti finanziari e quelli in materia di personale dell'AE;
(i) controllo dell'applicazione dei regolamenti OCCAR che comprendono i regolamenti delle gare e il rispetto del principio di reciprocità di cui all'; e
(j) nomina dei revisori di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-12