Convenzione
Art. 24
In vigore dal 29 nov 2000
1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, contratti e sub contratti sono generalmente aggiudicati tramite gara.
2. La gara si svolgerà in conformità con gli obiettivi e i principi stabiliti nel Capitolo II della presente Convenzione.
3. Previo accordo unanime dei partecipanti a un programma, la gara può essere estesa ai Paesi che non fanno parte del Gruppo dell'Europa Occidentale per l'Armamento (WEAG), sempre che questi Paesi rispettino il principio di reciprocità.
4. Per rispettare i requisiti in materia di difesa e di sicurezza, o per migliorare la competitività della base tecnologica e industriale nel settore della difesa, la gara e l'aggiudicazione dei contratti, ed in particolare i contratti per le attività di ricerca attinente agli armamenti ed alla tecnologia, possono essere limitati ad imprese, istituti, agenzie o istituzioni inerenti, soggette alla giurisdizione di uno Stato Membro che partecipa al programma in questione.
5. L'OCCAR si adopererà per adottare le procedure più idonee in materia di acquisizione e opererà con gli Stati Membri al fine di effettuare una valutazione comparativa delle procedure in materia di acquisizione secondo gli standard più elevati.
6. Il CdS controlla l'applicazione dei regolamenti in materia di gare, e decide se il principio di reciprocità viene apportunameme rispettato dagli stati che non sono membri della WEAG.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-24