Convenzione
Art. 22
In vigore dal 29 nov 2000
1. Al personale dell'OCCAR sono concessi i privilegi e le immunità di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione. Il CdS si fa garante che il numero di posti stabiliti sia limitato a quelli le cui attribuzioni richiedano conseguenti privilegi e immunità. Del personale di cui sopra non fa parte il personale distaccato non a contratto con l'OCCAR che, ai fini dell'Allegato I, gode dello status di esperto.
2. Il regpmamento interno del personale, le remunerazioni e il regime pensionistico dell'OCCAR sono basati sulle norme degli Organismi Coordinati similari (ad esempio NATO, UEO).
3. I posti in organico all'AE devono essere ricoperti da personale che abbia le competenze necessarie per permettere all'organizzazione di adempiere alle sue funzioni nel modo più efficace possibile, tenendo in debito conto la partecipazione degli Stati Membri ai programmi annuali o futuri.
4. Nessun membro dell'AE può svolgere un incarico pubblico retribuito o altre attività incompatibili con il suo status di dipendente dell'OCCAR.
5. Ogni membro del personale dell'AE deve confermare con una dichiarazione scritta il suo impegno ad adempiere in piena coscienza ai compiti derivanti dal suo incarico e di non volere ricercare nè accettare disposizioni, attinenti alle sue funzioni da alcun governo, nè da altra autorità al di fuori dell'OCCAR, e di astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con la sua condizione di dipendente dell'OCCAR. Il Direttore e il Vicedirettore dell'AE renderanno tale dichiarazione davanti al CdS.
6. Ogni Stato Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore e del personale dell'AE.
Storico versioni
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