Convenzione
Art. 18
In vigore dal 29 nov 2000
1. Fatto salvo il paragrafo 2 sotto riportato, tutte le decisioni di cui alla presente Convenzione sono prese dagli Stati Membri all'unanimità, comprese quelle relative a materie per le quali non è stata, o non può essere concordata, una procedura decisionale.
2. Si applicano le disposizioni specifiche di cui all'Allegato IV.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-18