Convenzione
Art. 15
In vigore dal 29 nov 2000
1. Ogni Stato Membro ha un rappresentante nel CdS con diritto di voto. I rappresentanti degli Stati Membri sono i Ministri della Difesa o i loro delegati, che hanno facoltà di essere accompagnati dai propri collaboratori tra i quali sono compresi rappresentanti dei rispenivi Stati Maggiori. È data inoltre facoltà al Direttore dell'AE ed al Vicedirettore dell'AE di partecipare alle riunioni del CdS senza diritto di voto. Il CdS può, se lo ritiene, invitare esperti provenienti dagli Stati Membri, dall'AE e da altre organizzazioni che si occupano di cooperazione multilaterale nel settore della difesa, alle quali partecipano gli Stati Membri.
2. Se il CdS deve deliberare su di un programma a cui non partecipano tutti gli Stati Mernbri dell'OCCAR, le deliberazioni sono prese dai rappresentanti di quegli Stati Membri che prendono parte al suddetto programma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-15