Convenzione

Art. 8

In vigore dal 29 nov 2000
L'OCCAR svolge i seguenti compiti e le altre funzioni che gli Stati Membri potrebbero assegnarle: (a) gestione dei programmi di cooperazione attuali e futuri i quali possono includere il controllo di configurazione, il supporto logistico in servizio, e le attività di ricerca; (b) gestone di programmi nazionali degli Stati Membri che le siano stati assegnati; (c) elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi definiti congiuntamente; (d) coordinamento e pianificazione delle attività congiunte di ricerca, e, in cooperazione con personale degli Stati Maggiori competenti, degli studi tesi all'individuazione di soluzioni tecniche atte a soddisfare future esigenze operative; (e) coordinamento delle scelte nazionali relative alla base industriale ed alle tecnologie comuni; (f) coordinamento sia degli investimenti di capitale sia dell'uso dei centri di sperimentazione.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-8

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