Art. 5
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-5
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Gli Stati Membri decidono di non calcolare più in modo rigido e analitico il ritorno industriale per ogni singolo progetto di cooperazione. Al suo posto, adottano un criterio di bilanciamento globale distribuito su più programmi e su più anni. Per garantire la dovuta trasparenza, vengono predisposte relazioni annuali sull'andamento di ciascun programma. Per la fase di avvio, inoltre, è prevista l'applicazione di specifiche disposizioni transitorie.
La norma intende accrescere la competitività e la base industriale della tecnologia della difesa in Europa, favorendo una reale complementarietà industriale e tecnologica tra gli Stati per assistere le rispettive Forze Armate a breve e medio termine.
La disposizione si applica agli Stati Membri che partecipano alla cooperazione nell'ambito dell'organizzazione congiunta per gli armamenti (OCCAR).
Se l'Italia e la Francia sviluppano insieme un sistema di difesa e l'industria italiana ottiene una quota minore di commesse in quel singolo progetto, la differenza non viene compensata immediatamente su quel contratto. Il riequilibrio economico e industriale per l'Italia avverrà partecipando ad altri programmi comuni nell'arco di più anni.
Predisposizione di relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma per assicurare la trasparenza e applicazione delle disposizioni transitorie previste nell'Allegato III per il periodo iniziale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.