Convenzione

Art. 5

In vigore dal 29 nov 2000
Per permettere un aumento della competitività della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del giusto ritorno industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su più programmi e su più anni. La trasparenza è assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III. Tale cooperazione permetterà di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarietà industriale e tecnologica nei settori pertinenti così da garantire assistenza alle rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia a breve che a medio termine.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-5

In sintesi

Gli Stati Membri decidono di non calcolare più in modo rigido e analitico il ritorno industriale per ogni singolo progetto di cooperazione. Al suo posto, adottano un criterio di bilanciamento globale distribuito su più programmi e su più anni. Per garantire la dovuta trasparenza, vengono predisposte relazioni annuali sull'andamento di ciascun programma. Per la fase di avvio, inoltre, è prevista l'applicazione di specifiche disposizioni transitorie.

Perché esiste questa norma

La norma intende accrescere la competitività e la base industriale della tecnologia della difesa in Europa, favorendo una reale complementarietà industriale e tecnologica tra gli Stati per assistere le rispettive Forze Armate a breve e medio termine.

A chi si applica

La disposizione si applica agli Stati Membri che partecipano alla cooperazione nell'ambito dell'organizzazione congiunta per gli armamenti (OCCAR).

Esempio pratico

Se l'Italia e la Francia sviluppano insieme un sistema di difesa e l'industria italiana ottiene una quota minore di commesse in quel singolo progetto, la differenza non viene compensata immediatamente su quel contratto. Il riequilibrio economico e industriale per l'Italia avverrà partecipando ad altri programmi comuni nell'arco di più anni.

Adempimenti e conseguenze

Predisposizione di relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma per assicurare la trasparenza e applicazione delle disposizioni transitorie previste nell'Allegato III per il periodo iniziale.

Domande frequenti

Come viene calcolato il ritorno industriale nei programmi di cooperazione?Gli Stati rinunciano al calcolo analitico del giusto ritorno per ogni singolo programma, sostituendolo con una ricerca di bilanciamento generale distribuito su più anni e su più programmi.
In che modo viene garantita la trasparenza tra gli Stati Membri?La trasparenza viene assicurata attraverso la redazione di relazioni annuali dedicate all'andamento di ogni singolo programma.
Quali regole si applicano durante il periodo iniziale?Nel periodo iniziale della cooperazione si applicano le disposizioni transitorie specificate nell'Allegato III della Convenzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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