Convenzione
Art. 5
5 / 92In vigore dal 29 nov 2000
Per permettere un aumento della competitività della tecnologia della difesa in Europa e della sua base industriale, gli Stati Membri rinunciano, nella loro cooperazione, al calcolo analitico del giusto ritorno industriale per ogni singolo programma, e lo sostituiscono con la ricerca di un bilanciamento generale basato su più programmi e su più anni. La trasparenza è assicurata da relazioni annuali sull'andamento di ogni singolo programma. Nel periodo iniziale, si applicano le disposizioni transitorie previste nell'Allegato III.
Tale cooperazione permetterà di aumentare la formazione, tra gli Stati Membri, di una reale complementarietà industriale e tecnologica nei settori pertinenti così da garantire assistenza alle rispettive Forze Amate in qualsiasi circostanza sia a breve che a medio termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-5