Convenzione
Art. 1
In vigore dal 29 nov 2000
CONVENZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E,
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI
(ORGANISATION CONJOINTE DE COOPERATION EN MATIERE D'ARMEMENT)
OCCAR
INDICE
CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO II: OBIETTIVI DELLA COOPERAZIONE E RUOLO DELL'OCCAR
CAPITOLO III: ORGANIZZAZIONE GENERALE
CAPITOLO IV: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
CAPITOLO V: AMMINISTRAZIONE ESECUTIVA
CAPITOLO VI: PRINCIPI DI ACQUISIZIONE
CAPITOLO VII: PROGRAMMI
CAPITOLO VIII: PROPRIETÀ E CESSIONE DEI BENI
CAPITOLO IX: GESTIONE FINANZIARIA
CAPITOLO X: COOPERAZIONE CON STATI NON MEMBRI ED ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
CAPITOLO XI: STATUS GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITÀ
CAPITOLO XII: SICUREZZA
CAPITOLO XIII: RELAZIONI E VERIFICHE
CAPITOLO XIV: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
CAPITOLO XV: DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO I: PRIVILEGI E IMMUNITÀ
ALLEGATO II: ARBITRATO
ALLEGATO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ALLETTATO IV: PROCESSO DECISIONALE
Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo della Repubblica Francese,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania e,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Auspicando un aumento della loro cooperazione in materia di armamenti al fine di migliorare l'efficienza e ridurre i costi,
Considerando che il conseguimento di un miglior rapporto possibile tra costo (inteso come costo del ciclo vita) ed efficienza nei programmi di cooperazione attuali e futuri e una necessità assoluta e che, a tal fine, devono essere elaborate e sviluppate nuove metodologie di gestione dei programmi; che le procedure per l'assegnazione dei contratti devono essere più efficaci, e che deve essere incoraggiata la creazione di capocommesse transnazionali pienamente integrate,
Desiderando realizzare un coordinamento delle rispettive necessità a lungo termine, ogni qualvolta lo permettano le esigenze militari così come un programma comune di investimenti tecnologici, fondato su principi di complementarità, di reciprocità e di bilanciamento,
Ritenendo necessario, nei programmi di cooperazione, al fine di migliorare la competitività della base industriale e tecnologica della difesa in Europa, beneficiare dei rispettivi poli industriali di eccellenza e promuovere i contatti tra le imprese, nell'intento di organizzare la concorrenza secondo le norme comuni adottate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione,
Convinti che un rafforzamento della cooperazione tra i rispettivi Paesi in materia di sistemi militari contribuisca alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza e che ciò costituisca un passo concreto verso la costituzione di un'Agenzia Europea per gli Armamenti,
Auspicando l'adesione di altri stati europei che accettino ogni norma della presente Convenzione,
hanno concordato quanto segue:
Con la presente Convenzione è istituita un'organizzazione europea, l'"Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti" (Organisatione Conjointe de Cooperation en matiere d'Armement (OCCAR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-1