Convenzione
Art. 6
In vigore dal 29 nov 2000
Nel rispetto delle esigenze delle rispettive Forze Armate, ogni Stato Membro sceglie di preferenza il materiale d'armamento al cui sviluppo ha contribuito nell'ambito dell'OCCAR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-6