Convenzione

Art. 36

In vigore dal 29 nov 2000
Artitolo 36 rendiconti annuali sono presentati al vaglio delle autorità preposte alla revisione contabile, nominate dal CdS. La relazione di revisione, accompagnata da rendiconti finanziari particolareggiati, in cui è utilizzata la nomenclatura definita nei regolamenti contabili e finanziari, è presentata dal Direttore, per approvazione dal CdS, al più tardi sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-36

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