Convenzione

Art. 35

In vigore dal 29 nov 2000
1. Gli stanziamenti necessari per programmi e i piani operativi dell'OCCAR saranno oggetto di un bilancio annuale, preparato in Euro e che comprende: - una sezione amministrativa, comprensiva di tutte le spese riguardanti il funzionamento interno dell'OCCAR; - una sezione operativa, comprensiva dei piani finanziari in materia di programmi e di iniziative condotte dall'OCCAR per il perseguimento dei suoi obiettivi. 2. Il bilancio deve specificare, per ogni sezione, le previsioni di spesa e le fonti di finanziamento. 3. Il bilancio preventivo annuale viene preparato dall'AE e presentato al CdS per approvazione in conformità con le norme e i regolamenti finanziari dell'OCCAR.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-35

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